martedì 6 novembre 2012

Denominazione e Scopo

Art. 1

E’ costituita l'associazione culturale per l’attività teatrale amatoriale denominata Il Teatro degli Assurdi
L'Associazione ha sede in Napoli, Corso San Giovanni a Teduccio edificio  12 ex 40 negozio 02 ed ha durata illimitata.
L’eventuale cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.

Art. 2
L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza teatrale.

Art. 3

L’Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l’arte nel settore del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani.
In particolare l’Associazione si propone di:
  1. realizzare spettacoli teatrali;
  2. favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
  3. valorizzare le tradizioni popolari e religiose;
  4. partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente e pastoralmente qualificati;
  5. favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
  6. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione;
  7. promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Titolo Il

I SOCI


Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all’attività associativa.

Art. 5
La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.



Art. 6
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Art. 7
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.


Art. 9
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.


Titolo III

L’ASSEMBLEA

Art. 10

Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 11

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 12

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 13

Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative e quelle di tesseramento.. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.


Art. 14

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 15, comma 2.

Art. 15

L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; ogni quattro anni elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri: tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.


Art. 17

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative b) fissare la data dell’assemblea annuale; c) redigere il rendiconto economico e finanziario annuale; d) predisporre la relazione dell’attività svolta; e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività; f) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione; g) attuare le deliberazioni dell’Assemblea; g-bis) deliberare sull’ammissione di soci; h) proporre all’Assemblea l’espulsione di soci; i) formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; l) formulare proposte di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea..

Art. 18

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carico quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
Nell’ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art. 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.




Art. 20
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.


Titolo V

IL PATRIMONIO

Art. 21
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di cui all’art.3/g del presente statuto, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E’ sancita la intrasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

Art. 22
L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci..

Art. 23
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Titolo VI
NORME FINALI
Art. 24
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo.