Art. 1
E’
costituita l'associazione culturale per l’attività teatrale
amatoriale denominata Il Teatro degli Assurdi
L'Associazione
ha sede in Napoli, Corso San Giovanni a Teduccio edificio 12 ex 40 negozio 02 ed ha durata illimitata.
L’eventuale
cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
Art.
2
L'Associazione
non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci
di vivere l'esperienza teatrale.
Art. 3
L’Associazione
ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l’arte
nel settore del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani.
In
particolare l’Associazione si propone di:
- realizzare spettacoli teatrali;
- favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
- valorizzare le tradizioni popolari e religiose;
- partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente e pastoralmente qualificati;
- favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione;
- promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Titolo
Il
I SOCI
Art. 4
Possono
essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le
finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e
intendano partecipare all’attività associativa.
Art.
5
La
qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione
all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella
sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di
ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà
essere temporanea.
La
domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la
maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le
veci.
Art.
6
Tutti
i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I
soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e
possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni
partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
Art.
7
I
soci
hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni
degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative
e quelle di tesseramento.
Non
è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei
relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo
gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci,
preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art.
8
La
qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione,
morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di
affiliazione dell'Associazione.
Il
socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che
provocano danni materiali o morali all'Associazione.
La
morosità interviene quando il socio non versa la propria quota
associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita
dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore
termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.
Art.
9
La
perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto
alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Titolo III
L’ASSEMBLEA
Art. 10
Gli
organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio
direttivo, il Presidente.
Art. 11
L’Assemblea
dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata
dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per
l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più
rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle
finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque
convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno,
ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci
purché
in regola con i
versamenti
delle quote associative.
Art. 12
La
convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto
giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta
ai soci e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali
in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di
convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della
prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 13
Possono
intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci
maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote
associative e quelle di tesseramento.. Ogni socio ha diritto ad un
solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro
socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 14
In
prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la
presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda
convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le
delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto
disposto dall’art. 15,
comma 2.
Art. 15
L’Assemblea
dei soci approva annualmente il rendiconto
economico e finanziario; ogni quattro anni elegge il Consiglio
direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno
essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo
esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione
proposti dal Consiglio direttivo.
Le
modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto
favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con
il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle
delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto,
mediante affissione nella sede sociale.
Titolo IV
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 16
Il
Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso
è composto da un minimo di tre membri: tutti i componenti durano in
carica quattro anni e possono essere rieletti.
I
membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.
Art. 17
Il
Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al
Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle
attività teatrali e associative
b)
fissare la data dell’assemblea annuale; c) redigere il rendiconto
economico e finanziario annuale; d) predisporre la relazione
dell’attività svolta; e) assicurare un corretto uso delle
strutture e degli strumenti tecnici di cui l’Associazione si avvale
per le proprie attività; f) adottare tutte le misure necessarie allo
svolgimento dell’attività dell’Associazione; g) attuare le
deliberazioni dell’Assemblea; g-bis) deliberare sull’ammissione
di soci; h) proporre all’Assemblea l’espulsione di soci; i)
formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; l) formulare proposte
di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento
dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea..
Art. 18
Il
Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra
i propri membri, dura in carico quanto il Consiglio direttivo stesso
e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante
dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri
spettanti al Consiglio direttivo. Compete al Presidente convocare e
presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
Nell’ambito
del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice
Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.
Art. 19
Qualora
durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si
procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti,
che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del
consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto
quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso
l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i
nuovi componenti del Consiglio direttivo.
Art.
20
Il
Consiglio
direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual
volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le
cariche direttive sono a titolo gratuito.
Titolo V
IL
PATRIMONIO
Art.
21
Il
patrimonio
dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di
iscrizione versate dai soci, dagli eventuali proventi derivanti dalle
attività di cui all’art.3/g del presente statuto, da eventuali
contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni
acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di
gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in
forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o
distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere
utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E’ sancita
la intrasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.
Art.
22
L'esercizio
sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto economico e
finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove
potrà essere liberamente visionato dai soci..
Art.
23
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei
Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze
previste dall'art. 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono
nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà
devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità
individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l’organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo
VI
NORME
FINALI
Art. 24
Per
quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa
riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti
norme in materia di associazionismo.